Carta tachigrafica: si alla guida in attesa del rilascio

Chi ha già fatto richiesta di rilascio della carta tachigrafica del conducente alla Camera di Commercio può guidare un veicolo con tachigrafo digitale nell’attesa che essa gli venga rilasciata (massimo 30 giorni).

Lo ha chiarito, con una circolare del 21 aprile, il ministero dell’Interno che ha sottolineato come il rilascio della carta che registra l’attività svolta dal suo titolare per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo, non necessiti di una verifica preventiva di particolari requisiti o della frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente, come avviene invece per patente e CQC. Proprio per questo, dunque, non sussistono motivi ostativi che impediscono di guidare anche nelle more del rilascio della carta del conducente. Visto che comunque l’obbligo di documentare l’attività di guida sussiste, il Ministero ha specificato che il conducente può provvedervi utilizzando la procedura di registrazione manuale prevista dal Regolamento 165/2014, che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto delle carte del conducente. In caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, il conducente dovrà esibire esibire le registrazioni manuali e la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.

Fonte : Rivista TIR
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